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| OSSERVATORIO ECOLOGICO BRIANZA | | | | |
| PROGETTO
DEFINITIVO DELLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI A MEDA |
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MEDA |
| Meda home | | | | | | | | | Le cave di Meda | | | | | | | | | | | | | LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14
Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava | | Art. 11 | | Progetto degli ambiti territoriali estrattivi | | | 1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e' redatto a cura dei soggetti interessati, o dell'ente pubblico,
un progetto di gestione produttiva dell'area
nel contesto territoriale ambientale,
anche con la previsione
degli interventi di reinserimento.
Il progetto e' approvato
dalla provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche
attraverso apposita conferenza dei servizi, nonche',
per gli ambiti
territoriali estrattivi individuati nei parchi,
il parere tecnico
dell'ente gestore del parco limitatamente
alle opere di riassetto
finale dell'area. | | 2.
Detto progetto, redatto in conformita' ai criteri emanati dalla Giunta
regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e sottoscritto da tecnici abilitati iscritti al relativo
albo professionale in conformita' alla normativa vigente, deve
evidenziare: a) lo stato dell'area rilevato da foto aree recenti o derivato da immagini da satellite; b)
la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche
mediante indagini geotecniche
e geofisiche, per la determinazione delle sezioni
litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e
al termine della coltivazione; c) la consistenza del giacimento coltivabile; d) le fasi temporali, le modalita' di coltivazione e di recupero; e) la destinazione urbanistica dell'area; f) l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe. | | 3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre ornamentali da taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovra' indicare la previsione dei profili di abbandono all'esaurimento del giacimento, nonche' la tipologia del recupero. | | 4. Il progetto di cui al comma 1 e' approvato entro 4 mesi dalla data di presentazione. Qualora il progetto presentato richieda modifiche, il termine puo' essere prorogato una sola volta di due mesi dalla data di presentazione delle modifiche. Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi,
previa diffida a
provvedere entro un termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni. | | 5. Il costo sostenuto per il progetto dell'ambito territoriale estrattivo
e' posto a carico di
ogni soggetto richiedente l'autorizzazione
alla coltivazione sulla
base delle spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione del progetto attuativo parziale, il richiedente e' tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra. | | | | | | |
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| Queste sono le cave di meda per una superficie totale di 216.150 mq | | inoltre a Lentate sul Seveso (Camnago) vi è una quinta cava che somma il disatro ambientale a 267.900 mq |
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| | | | | | | | | di queste cave vi dovrebbe essere un progetto di recupero ambientale dei quali non vi è traccia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ....Dal Piano Cave Monza e Brianza.......................... | | | | | | Il Piano cave Provincia Monza e Brianza individua le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i criteri per il ripristino. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nessuna notizia dal piano provinciale cave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nessuna notizia dal piano cave prov MB | | | | | | | | | cava ex R 257 /g/mi ora R 6 Meda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tutto
quello che esprimono due amministrazioni (Provincia di Monza e Brianza
e Regione Lombardia) su una cava di 55.900 metri quadri è "inerbimento" | | | | | Prescrizione Regione Lombardia | | | | | | Nel progetto devono essere previsti adeguati interventi di compensazioniai sensi ar. 43 l.r. 31/2008 l'attività estrattiva non potrà essere esercitata nelle aree interessate da fascie boscate | | | | | | | | | | | | | | Interventi di compensazione , nessuna traccia , progetti nessuna traccia | | | | | | | | | | | | | | cava | | | | | | | | | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31 | estratto | Art. 43. | Tutela e trasformazione del bosco | 1.
Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del
bosco ogni intervento artificiale che comporta
l'eliminazione della vegetazione esistente oppure
l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
| | 2.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte
salve le autorizzazioni rilasciate dalle province,
dalle comunita' montane e dagli enti gestori di
parchi e riserve regionali, per il territorio
di rispettiva competenza,
compatibilmente con la conservazione della biodiversita',
con la stabilita' dei terreni, con il regime delle
acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la
tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene
ambientale locale. La conservazione della
biodiversita' si basa sulla salvaguardia
e gestione sostenibile del patrimonio forestale
mediante forme appropriate di selvicoltura. | | 3.
Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono,
a carico dei richiedenti, gli interventi
compensativi finalizzati arealizzare: | a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosita', di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attivita' selvicolturali ai sensi dell'art. 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale; | b)
nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosita', di
norma identificate con
quelle di pianura, rimboschimenti e
imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente
di provenienza locale, su superfici non
boscate di estensione almeno doppia diquella
trasformata, da sottoporre a regolare
manutenzione fino all'affermazione. | 4.
I piani di indirizzo
forestale, in relazione alle
caratteristiche dei territori oggetto
di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione
puo' essere autorizzata; definiscono modalita' e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformita' al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, e' vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata
dalla provincia
territorialmente competente; l'autorizzazione puo' essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:
| a) opere di pubblica utilita'; | b) viabilita' agro-silvo-pastorale; | c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; | d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; | e)
manutenzione, ristrutturazione, restauro
e risanamento conservativo di edifici esistenti
purche' non comportino incrementodi volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio | 5.
I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi
di compensazione di minima entita'
o l'esenzione dall'obbligo dicompensazione in relazione a interventi: | a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica; | b)
di viabilita' agro-silvo-pastorale o
altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di
indirizzo forestale o inpiani di assestamento forestale approvati; | c) di conservazione della biodiversita' o del paesaggio; | d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attivita' primaria in montagna e in collina. | 6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale: | a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione; | b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entita'. | 7.
Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e
il reperimento delle aree a tal
fine necessarie sono a carico del richiedente
l'autorizzazione alla trasformazione del
bosco. Gli interventi possono
essere realizzati anche dall'ente
che ha rilasciato l'autorizzazione; in
tal caso, il richiedente versa l'intero importo
presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle
aree di intervento, di progettazione, di realizzazionee di successiva manutenzione degli interventi compensativi. | 8.
Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto
delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti: | a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione; | b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa; | c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi; | d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversita' o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entita'; |
e) i criteri per la
redazione di piani colturali e di
manutenzione degli interventi compensativi. |
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