OSSERVATORIO ECOLOGICO BRIANZA

 
PROGETTO DEFINITIVO DELLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI A MEDA
MEDA
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Le cave di Meda
  
   
LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava
   
Art. 11
 
Progetto degli ambiti territoriali estrattivi
 
 
1.  Per  ogni  ambito  territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e'  redatto  a  cura  dei  soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area   nel   contesto  territoriale  ambientale,  anche  con  la previsione  degli  interventi  di  reinserimento.  Il   progetto   e' approvato  dalla provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita conferenza dei servizi,  nonche',  per  gli ambiti  territoriali  estrattivi  individuati  nei  parchi, il parere tecnico dell'ente gestore  del  parco  limitatamente  alle  opere  di riassetto finale dell'area.
2.  Detto progetto, redatto in conformita' ai criteri emanati dalla Giunta  regionale  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente  legge  e  sottoscritto  da  tecnici  abilitati  iscritti al relativo albo professionale in conformita'  alla  normativa  vigente, deve evidenziare:
 
a)  lo stato dell'area rilevato da foto aree recenti o derivato da immagini da satellite;
 
b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli  interessati, anche   mediante   indagini   geotecniche   e   geofisiche,   per  la determinazione delle sezioni  litostratigrafiche  e  dei  profili  di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
 
c) la consistenza del giacimento coltivabile;
 
d) le fasi temporali, le modalita' di coltivazione e di recupero;
 
e) la destinazione urbanistica dell'area;
 
f)  l'assetto  finale  dell'area  di  cava  collegato  alle  aree limitrofe.
 
3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre  ornamentali da  taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovra' indicare la previsione dei profili di  abbandono  all'esaurimento  del  giacimento,  nonche'  la tipologia del recupero.
 
4.  Il  progetto  di cui al comma 1 e' approvato entro 4 mesi dalla data  di  presentazione.  Qualora  il  progetto  presentato  richieda modifiche,  il  termine  puo'  essere prorogato una sola volta di due mesi  dalla  data  di  presentazione   delle   modifiche.   Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi,   previa   diffida   a   provvedere   entro  un  termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni.
 
5. Il costo sostenuto  per  il  progetto  dell'ambito  territoriale estrattivo   e'   posto   a   carico  di  ogni  soggetto  richiedente l'autorizzazione   alla   coltivazione   sulla   base   delle   spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione  del  progetto  attuativo  parziale,  il richiedente e' tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra.
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Queste sono le cave di meda per una superficie totale di 216.150 mq
inoltre a Lentate sul Seveso (Camnago) vi è una quinta cava
che somma il disatro ambientale a 267.900 mq
   
   
 
di queste cave vi dovrebbe essere un progetto di recupero ambientale dei quali non vi è traccia
 
 
       
 
 
 
     
....Dal Piano Cave  Monza e Brianza..........................
 
Il Piano cave Provincia Monza e Brianza   individua le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i criteri per il ripristino.
   
cava R254 / g/ mi
 
 
 
 
nessuna notizia dal piano provinciale  cave  
   
 
cava R 256 /g / mi
    
 
     
     
nessuna notizia dal piano cave prov MB
     
       
cava ex R 257 /g/mi               ora R 6 Meda
 
     
     
     
 
       
   
   
Tutto quello che esprimono due amministrazioni (Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia)  su una cava di 55.900 metri quadri è "inerbimento"
   
Prescrizione Regione Lombardia
   
Nel progetto devono essere previsti adeguati interventi di compensazioniai sensi ar. 43 l.r. 31/2008 l'attività estrattiva non potrà essere  esercitata nelle aree interessate da fascie boscate
   
     
   
Interventi di compensazione  , nessuna traccia , progetti nessuna traccia
 
 
     
   
cava  
 
   
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31  
estratto
Art. 43.
Tutela e trasformazione del bosco
1.  Ai  fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco  ogni  intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione  esistente  oppure l'asportazione o la modifica del suolo  forestale   finalizzato   a   una  utilizzazione  diversa  da  quella forestale.
 
2.  Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve  le  autorizzazioni  rilasciate dalle province, dalle comunita' montane  e  dagli  enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio   di   rispettiva   competenza,   compatibilmente  con  la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con il  regime  delle  acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene  ambientale  locale.  La  conservazione della biodiversita' si
basa   sulla  salvaguardia  e  gestione  sostenibile  del  patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
   
3.  Le  autorizzazioni  alla trasformazione del bosco prevedono, a carico  dei  richiedenti,  gli  interventi compensativi finalizzati arealizzare:
a)  nelle  aree  con elevato coefficiente di boscosita', di norma  identificate   con  quelle  di  montagna  e  di  collina,  specifiche attivita' selvicolturali ai sensi dell'art. 50 volte al miglioramento
e  alla  riqualificazione  dei  boschi  esistenti  e  al riequilibrio idrogeologico,  compresi  gli  interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
b)  nelle  aree  con insufficiente coefficiente di boscosita', di norma   identificate   con   quelle   di  pianura,  rimboschimenti  e imboschimenti  con  specie  autoctone, preferibilmente di provenienza locale,  su  superfici  non  boscate  di  estensione almeno doppia diquella  trasformata,  da  sottoporre  a  regolare  manutenzione  fino all'affermazione.
4.   I   piani   di   indirizzo   forestale,   in  relazione  alle caratteristiche  dei  territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione puo' essere autorizzata; definiscono modalita'  e  limiti,  anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione  del  bosco;  stabiliscono  tipologie, caratteristiche qualitative  e  quantitative e localizzazione dei relativi interventi di  natura compensativa, in conformita' al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale,  e'  vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non  autorizzata     dalla    provincia    territorialmente    competente; l'autorizzazione   puo'   essere  concessa,  dopo  aver  valutato  le possibili alternative, esclusivamente per:
    
a) opere di pubblica utilita';
b) viabilita' agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
e)   manutenzione,   ristrutturazione,   restauro  e  risanamento conservativo  di  edifici esistenti purche' non comportino incrementodi volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio
5.  I  piani  di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione   di  minima  entita'  o  l'esenzione  dall'obbligo  dicompensazione in relazione a interventi:
a)  di  sistemazione  del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
b)  di  viabilita'  agro-silvo-pastorale  o  altri  interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o inpiani di assestamento forestale approvati;
c) di conservazione della biodiversita' o del paesaggio;
d)  presentati  da  aziende  agricole  e  forestali,  finalizzati all'esercizio dell'attivita' primaria in montagna e in collina.
6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:
a)  gli  interventi  di  cui  al  comma  5,  lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entita'.
7.  Gli  interventi  compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento  delle  aree  a  tal  fine  necessarie  sono a carico del richiedente  l'autorizzazione  alla  trasformazione  del  bosco.  Gli interventi   possono   essere   realizzati  anche  dall'ente  che  ha rilasciato  l'autorizzazione;  in  tal  caso,  il  richiedente  versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazionee di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
8.  Con  deliberazione  della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:
a)  l'estensione  dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione; 
b)  i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione  del  bosco  e  per  i  relativi  interventi di natura compensativa;
c)  i  criteri  per  la determinazione dei costi degli interventi compensativi  e  le  procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
d)  le  caratteristiche  degli  interventi  di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversita' o del  paesaggio,  possono  essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entita';
e)   i   criteri  per  la  redazione  di  piani  colturali  e  di manutenzione degli interventi compensativi.