OSSERVATORIO ECOLOGICO BRIANZA

 

LENTATE SUL SEVESO

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Cave di  Lentate  sul Seveso
 
 
 
498.000 metri quadri da bonificare
      (quasi 50 ettari di territorio)
 
 
     
   
LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava
   
Art. 11
 
Progetto degli ambiti territoriali estrattivi
 
 
1.  Per  ogni  ambito  territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e'  redatto  a  cura  dei  soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area   nel   contesto  territoriale  ambientale,  anche  con  la previsione  degli  interventi  di  reinserimento.  Il   progetto   e' approvato  dalla provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita conferenza dei servizi,  nonche',  per  gli ambiti  territoriali  estrattivi  individuati  nei  parchi, il parere tecnico dell'ente gestore  del  parco  limitatamente  alle  opere  di riassetto finale dell'area.
2.  Detto progetto, redatto in conformita' ai criteri emanati dalla Giunta  regionale  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente  legge  e  sottoscritto  da  tecnici  abilitati  iscritti al relativo albo professionale in conformita'  alla  normativa  vigente, deve evidenziare:
 
a)  lo stato dell'area rilevato da foto aree recenti o derivato da immagini da satellite;
 
b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli  interessati, anche   mediante   indagini   geotecniche   e   geofisiche,   per  la determinazione delle sezioni  litostratigrafiche  e  dei  profili  di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
 
c) la consistenza del giacimento coltivabile;
 
d) le fasi temporali, le modalita' di coltivazione e di recupero;
 
e) la destinazione urbanistica dell'area;
 
f)  l'assetto  finale  dell'area  di  cava  collegato  alle  aree limitrofe.
 
3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre  ornamentali da  taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovra' indicare la previsione dei profili di  abbandono  all'esaurimento  del  giacimento,  nonche'  la tipologia del recupero.
 
4.  Il  progetto  di cui al comma 1 e' approvato entro 4 mesi dalla data  di  presentazione.  Qualora  il  progetto  presentato  richieda modifiche,  il  termine  puo'  essere prorogato una sola volta di due mesi  dalla  data  di  presentazione   delle   modifiche.   Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi,   previa   diffida   a   provvedere   entro  un  termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni.
 
5. Il costo sostenuto  per  il  progetto  dell'ambito  territoriale estrattivo   e'   posto   a   carico  di  ogni  soggetto  richiedente l'autorizzazione   alla   coltivazione   sulla   base   delle   spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione  del  progetto  attuativo  parziale,  il richiedente e' tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra.
    
    
    
    
    
     
 
 
     siamo senza parole
 
    
Cava R 213   (via per Mariano adiacenze Righi)
 
 
 
   
 
    
Cava R 214  (zona via Salvatore di Giacomo)
  
 
 
   
Cava R 215 (lago azzurro 
 
 
 
   
Cava R 216 (via XXIV maggio)
   
 
 
   
Cava R 217  (via Rimembranze)
 
 
 
     
Cava R 218 (laghetto dell'imperatore via monte Grappa)
   
 
 
   
Cava R 219 (zona via per Figino-via per Mariano)
   
 
 
     
Cava R 220 (cava Manara via Presolana)
   
 
 
 
   
Cava R 221
 
 
 
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