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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985 , N. 60
Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2
(BURL n. 22, 2º suppl. ord. del 30 Maggio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-27;60
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Art. 1.
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge
nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già
interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi
della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2è fatto divieto di qualsiasi attività
edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad
eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti realizzati nell’ambito della bonifica,
nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per
l’ambiente boschivo. (1)
2. Nell’area di cui al primo comma possono
svolgersi soltanto le attività e le iniziative previste dall’accordo
transativo intervenuto il 10 dicembre 1980 fra lo Stato, la regione
Lombardia e la società Givaudan e Icmesa.
3. Gli strumenti urbanistici dei comuni interessati sono variati in relazione a quanto previsto dal precedente 1º comma.
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Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.
43 dello statuto e 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia.
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NOTE:
1. Vedi comma 172, art. 3, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.
"In
deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985
n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata
ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nelle aree
all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di
Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse
alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente".
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