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Biassono Itesa 125/2022 | | | 75,3 indice consumo di suolo (2020) | | | | | | Osservazioni sull'intesa comune di Biassono e Prov: MB 125/2022 | | | | | | Incontro de l'Osservatorio Provinciale del
16-9-021 sulla rilocalizzazione industriale della CLEAF da Macherio a
Biassono: note e punti di disaccordo sulla procedura e sui contenuti
dell'intesa.
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La proposta di Intesa non soddisfa alle seguenti condizioni della:
SCHEDA
PROCEDURA PER LE RILOCALIZZAZIONI INDUSTRIALI - SPECIALE DISCIPLINA PER
PROGETTI DI RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI - comma 6 dell’art.5bis delle Norme del Ptcp (art.
citato anche nella convocazione)
Facciamo presente che, peraltro, il comma 7 di tale articolo 6, dice testualmente:
7.
Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6: Il Consiglio
provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni
minime delle proposte di cui al precedente comma
6. Una
volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno
valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle
proposte.
Chiedo dove sono
tali linee di indirizzo del CP. L’unico documento disponibile,
inviato nel luglio del 2014 a tutti i Comuni e tuttora pubblicato nel
sito della Provincia, è la cosiddetta “Scheda di
procedura”, sopra citata, che, tra l’atro, prescrive: |
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1) Precondizione (cioè la condizione preliminare):
Verificare
la situazione al contorno, anche sulla base delle previsioni
urbanistiche dei Comuni contermini all’attuale localizzazione e a
quello in cui si propone la rilocalizzazione, al fine di comprovare
l’impossibilità di insediare l’attività: - in aree urbane dismesse o sottoutilizzate presenti sul territorio provinciale; - in aree aventi destinazione compatibile con previsioni del Ptcp e dei Pgt comunali. |
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Dove sono queste dimostrazioni? |
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a)
Rileviamo che il nuovo capannone che dovrebbe insediarsi a Biassono, si
trova tutto all’interno della fascia di rispetto del collegamento
con la Pedemontana, la TRMI10 (o nuova SP6) nel PTCP. Inoltre, parte di
quel capannone industriale si trova in Rete Verde di ricomposizione
paesaggista (art. 31 delle Norme del PTCP) dove non è consentita
l’impermeabilizzazione; |
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b)
Da un’indagine condotta, sia pur solo via web, sono numerosi i
capannoni sfitti o in vendita a Biassono. Non solo: quella
rilocalizzazione è nell’Ambito di Trasformazione AT 1 del
PGT di Biassono (di 307.000 mq) e quindi il Comune dovrà
approvare apposita variante urbanistica in quanto l’intervento
è solo in una piccola parte di quell’AT (quindi ora non
compatibile col Piano). |
| 2) Condizioni minime Garantire
o incrementare il livello occupazionale dell’azienda, mediante
presentazione di idoneo piano industriale comprovante la concertazione
con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in loro mancanza,
con le organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio. | | Documentazione da produrre Piano industriale Illustrare,
in termini qualitativi e quantitativi, le strategie dell’azienda
(obiettivi e azioni per il loro raggiungimento) e la stima dei
risultati attesi, con particolare attenzione agli aspetti occupazionali
e ai tempi di rilocalizzazione e riavvio delle
attività. Quello attualmente presentato, non soddisfa a tutti i requisiti richiesti e sopra elencati. | | 3) AIP - Ambiti minimi di pianificazione (art. 34, comma 3 del PTCP), che dice:
“Gli
ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola 6d sono da
considerarsi, ai fini dell’intesa, ambiti minimi di
pianificazione.” Trattandosi di un ampio AIP intercomunale
(Tav. 6d), mancano quindi i necessari pareri e le adesioni alla
proposta di Intesa anche dei Comuni di Lissone, Vedano e Monza. | | 4) Le
compensazioni vengono reperite in larga misura nel Comune di Macherio
(demolizione capannone esistente), mentre il nuovo capannone sarebbe a
Biassono, con i relativi problemi di impatto e consumo di suolo. Non
solo: le compensazioni di Macherio sono fatte su un’area che
avrà una destinazione ad autostrada con la relativa fascia di
rispetto (APL - Pedemontana) e comunque su aree inedificabili e
già destinate, in superficie, a Verde dal PGT di Macherio (si
vedi il progetto compensativo Green Urban Park). | | 5)
Il fatto di localizzare il nuovo stabilimento in contiguità con
quello esistente crea di fatto un vantaggio considerevole sia in
termini logistici che economici. Tale incremento di valore non viene
tenuto minimamente in considerazione nel calcolo complessivo delle
compensazioni ambientali (bilancio costi/benefici ambientali); | | 6) Il nuovo capannone a Biassono, chiude il corridoio ecologico esistente tra le aree verdi del Bosco urbano di Lissone a ovest, e verso nord e nord est verso il Parco valle del Lambro.
Il nuovo insediamento, frapponendosi tra il parco Grubria e la Rete
Verde, pregiudica di fatto ed in maniera irreversibile il collegamento
ecologico del Plis con il Parco Regionale della Valle del Lambro.
Aggiungiamo che, secondo noi, sarebbe opportuno che la Provincia, prima
di prendere ogni decisione, debba acquisire il parere degli organi
direttivi di entrambi i parchi. | | 7) Piste ciclabili:
si chiede di prevedere una pista ciclabile lungo la TRMI10 (nuova SP6)
nel tratto in questione, ai sensi dell’art. 13 (comma 4bis) del
Codice della strada (D.lgs. 285/92 e s.m.i), in modo da collegare i
Comune di Lissone, con Biassono e Macherio, verso il Parco Valle Lambro
e di un percorso ciclopedonale nord-sud (di collegamento tra Macherio,
Biassono e Lissone) quale parziale compensazione della strada vicinale
cancellata nei citati interventi. | | 8) Vanno
chiarite le dimensioni (metri lineari dalla strada) delle fasce di
rispetto della TRMI10 (SP6) rispetto al DM 1404/68, del Codice della
strada, del PTCP di MB e del PGT di Biassono e da specificare nella
Relazione. | | 9) Non
è stato trasmesso, se esistente, il parere della Commissione del
paesaggio della Provincia sul questo progetto. Risulta in ogni caso
opportuno acquisire anche quello. | | | Osservatorio PTCP di MB | |
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| | | | | | | | | | | Importante
sentenza del Consiglio di Stato sulla prevalenza della tutela del
paesaggio e della biodiversità sugli interessi privati anche se questi
ultimi sono oggetto di convenzione urbanistica già stipulata | | | di Fabio Modesti (da www.fabiomodesti.it) | | | | | | La
pianificazione paesaggistica va oltre gli aspetti di percezione
estetica dei territori per addentrarsi sempre più in quelli
scientificamente sondati come l’ecologia. In questa pianificazione i
corridoi ecologici, primari e secondari, costituiscono assi di
connettività ambientale nei quali le specie animali si spostano da un
habitat ad un altro, utilizzando anche territori agricoli o
parzialmente antropizzati.
Di questo si è occupato il Consiglio
di Stato in una recentissima sentenza pronunciandosi nel merito di una
vicenda che ha visto parti in causa una società immobiliare-commerciale
e la Provincia di Monza-Brianza. | | | | Il caso | | | | La
prima era titolare di un insediamento produttivo – commerciale in
prossimità di un altro insediamento industriale, assentito nel 2011 in
variante allo strumento urbanistico comunale. La seconda aveva
approvato il Piano territoriale di coordinamento nel 2013 qualificando
l’area oggetto di intervento come «i) area ricompresa e costituente le
“principali linee di continuità ecologica”; ii) area interessata da
percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema
agroforestale; iii) area inserita nella rete verde di ricomposizione
paesaggistica; iv) ambito destinato all’attività agricola di interesse
strategico». A fine 2011 la società ha sottoscritto la convenzione
urbanistica con il Comune di Roncello. | | | | Ma la Provincia di Monza-Brianza aveva intanto impugnato dinanzi al Tar
Lombardia i provvedimenti comunali, soccombendo tuttavia nel giudizio.
Il Tar ha richiamato l’orientamento secondo cui la stipulazione di una
convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di
affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata
dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina
urbanistica dell’area. La modificazione della pianificazione richiede,
in questo caso particolare secondo il Tar Lombardia, «una
motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di
piano che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri
generali di impostazione dello strumento». Inoltre, ha affermato il Tar, «se
è vero perciò che, in linea di principio, la Provincia non sarebbe
stata tenuta a motivare specificamente l’imposizione di una disciplina
di tutela, nel caso in esame la ponderazione dell’interesse privato era
da ritenere necessaria, in considerazione della particolare posizione
della parte». | | | | La tutela paesaggistica non cede ad esigenze urbanistiche | | | | Si è giunti così all’appello al Consiglio di Stato che ha sancito, e
confermato, alcuni rilevanti principî accogliendo le tesi della
Provincia lombarda e riformando la sentenza di primo grado. I giudici di
Palazzo Spada hanno affermato che «l’intervenuta approvazione del
progetto non abbia determinato l’insorgenza in capo all’Ente di un
particolare onere motivazionale, tenuto conto della natura della
pianificazione in esame, avente “efficacia paesaggistico – ambientale”». Il Consiglio di Stato ha affermato ancora che «la
tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed
unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque
costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici;
non a caso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i
rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici
(nonché i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico)
secondo un modello rigidamente gerarchico; restando escluso che la
salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze
urbanistiche. Emerge la natura sostanzialmente insindacabile
delle scelte effettuate, che si giustifica alla luce del valore primario
ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio ed all’ambiente».
Ne deriva che – secondo i massimi giudici amministrativi -:
«1.
la tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né
può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del
paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto
dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche
che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in
una considerazione globale del territorio sotto il profilo
dell’attuazione del primario valore paesaggistico; | | | | Oltre la tutela paesaggistica, quella naturalistica | | | | 2. l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue
condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere
dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa
legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per
l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie
alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili
con la conservazione dell’integrità dello stesso;
3. ai fini della
imposizione del vincolo paesaggistico, l’ambiente rileva non solo come
paesaggio ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo
financo degli aspetti scientifico – naturalistici (come quelli relativi
alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti
specificamente ai profili estetici della zona;
4. in sede di imposizione
del vincolo di tutela ambientale non è richiesta una ponderazione degli
interessi privati unitamente ed in coerenza con gli interessi pubblici
connessi con la tutela paesaggistica, neppure allo scopo di dimostrare
che il sacrificio imposto al privato sia stato contenuto nel minimo
possibile, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il
profilo paesistico non è un vincolo di carattere espropriativo,
costituendo i beni in questione una categoria originariamente di
interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale
del paesaggio erige il valore estetico-culturale a valore primario
dell’ordinamento». | | |
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